Categoria
NazionaleData di scadenza
10/04/2025Stato
AttivoCos'è
Sostegno finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro privati, incluse le Imprese a partecipazione pubblica, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti che seguono:
a) sistemi tecnologici e digitali;
b) introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
c) sostenibilità ed impatto ambientale;
d) economia circolare;
e) transizione ecologica;
f) efficientamento energetico;
g) welfare aziendale e benessere organizzativo.
Beneficiari
Possono accedere al Fondo i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda o, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici lnterprofessionali, (tranne nel caso in cui il Fondo non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC), gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal fondo di riferimento, incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 88 comma 1 del decreto-legge 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77e devono contenere quali. elementi minimi:
(i) progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
(ii) numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
(iii) numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
(iv) eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti.
Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all’interno dei processi di innovazione ammissibili.
Agevolazioni
Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione della domanda di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo.
Nel caso di Sistemi o Filiere Formative, il contributo è pari all’80%.
Nel caso di assunzioni, successive alla pubblicazione del Decreto del 10/10/24 e prima dell’avvio della formazione, di soggetti disoccupati da almeno 12 mesi, il contributo è pari al 100%.
Nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla pubblicazione del Decreto del 10/10/24 e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 15/06/2015 n. 81, il contributo è pari al 100%.
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione della domanda al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria
Le ore di formazione finanziate dal FNC non potranno coincidere con le ore di formazione interna (Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015).
I datori di lavoro potranno ottenere un contributo di 800 euro, per ogni assunzione, nel caso in cui gli accordi collettivi stipulati prevedano la partecipazione al progetto anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall’azienda di cui almeno il 70% siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo del contributo.
Il contributo di 800 euro sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) che precede, sugli altri lavoratori dell’azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo.
I proponenti dovranno candidare una sola delle linee di intervento consentite tra:
– SISTEMI FORMATIVI: ossia sistemi/gruppi di imprese (in RTI, ATS, Partenariato o altre forme contrattuali) caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. In tal caso, il progetto deve coinvolgere almeno un Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo che sia grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore da gennaio 2024. Il progetto deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.
Il contributo massimo concedibile a ciascun raggruppamento è pari a 12 milioni di euro.
– FILIERE FORMATIVE: ossia sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila, seppure non sia obbligatorio candidarsi in RTI, ATS, Partenariato o altre forme contrattuali.
Il contributo massimo concedibile a ciascun raggruppamento è pari a 8 milioni di euro.
– SINGOLI DATORI DI LAVORO che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili.
Il contributo massimo concedibile a ciascuna domanda singola è pari a 2 milioni di euro.
Spese ammissibili
Il Fondo riconoscerà i contributi sulla base delle seguenti spese ammissibili
a) retribuzione oraria (retribuzione teorica mensile comunicata all’INPS riferita al mese di approvazione della domanda, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1720 ore), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione
b) oneri previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi
Presentazione
Il provvedimento attuativo (bando) sarà pubblicato tra il 5 e il 6 dicembre 2024.
La procedura di presentazione delle domande sarà attivata il 10 febbraio 2025 e chiuderà il 10 aprile 2025.
Cosa facciamo per la tua impresa
1. Verifichiamo preliminarmente i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità
2. Offriamo il supporto dell’Ente di Formazione Accreditato che ti seguirà in tutte le fasi del progetto formativo e della candidatura alle agevolazioni