Categoria

Nazionale

Data di scadenza

31/12/2025

Stato

Attivo

Cos'è

Credito d’imposta destinato a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili, concesso per nuovi investimenti da parte delle Imprese di tutte le dimensioni, realizzati negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Beneficiari

Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Agevolazioni

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE, soggetto gestore della misura.
L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici.
Nella tabella sono rappresentate le percentuali applicabili agli scaglioni di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati.

Quota di investimento

Riduzione consumi energetici

Unità produttiva:

dal 3 al 6%

Processo: dal 5 al 10%

Unità produttiva:

dal 6 al 10%

Processo: dal 10 al 15%

Unità produttiva:

almeno 10%

Processo: almeno 15%

fino a 2,5 mln

35%

40%

45%

da 2,5 mln a 10 mln

15%

20%

25%

da 10 mln a 50 mln

5%

10%

15%

È prevista una maggiorazione della base di calcolo del beneficio, pari al 120 o al 140 percento a seconda dei casi che ricorrono, nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica.

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:
a) un importo non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dalle imprese non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione dei costi sostenuti

Cosa Finanzia

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 01/01/2024 e completati entro il 31/12/2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati, anche attraverso la forma del leasing finanziario, in uno o più beni materiali e immateriali nuovi, come elencati nella disciplina del Piano Transizione 4.0, tramite i quali è conseguita una riduzione dei consumi energetici almeno pari al 3% della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione oppure una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento almeno pari al 5%.

Gli investimenti possono includere anche:
a) beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza (escluse le biomasse), compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta
b) le spese in attività di formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

Spese ammissibili

In linea generale, sono ammissibili ai benefici gli investimenti in beni strumentali nuovi
a) materiali, di cui all’Allegato A alla legge 11/12/2016 n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dallo stesso allegato
b) immateriali, di cui all’allegato B alla legge 11/12/2016 n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”)

Le caratteristiche 4.0 dei beni e il requisito dell’interconnessione dovranno essere oggetto di apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Relativamente al settore agricolo la perizia potrà essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Nell’ambito degli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico, idraulico) per il solo autoconsumo, sono agevolabili le spese per:
a) gruppi di generazione dell’energia elettrica
b) trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
c) impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11
d) servizi ausiliari di impianto
e) impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta

Relativamente alle caratteristiche degli impianti agevolabili e ai limiti di spesa applicabili, si rimanda al Decreto Interministeriale del 24/07/24.

Nell’ambito degli interventi formativi sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

La formazione è agevolabile nel limite del 10% degli altri investimenti e comunque non può superare il tetto di spesa di 300mila euro.
Sono ammissibili
• le spese relative ai formatori
• i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità
• i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
• le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Sono titolati ad erogare le attività di formazione:
a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa
b) le università, pubbliche o private, e gli enti pubblici di ricerca
c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni ISO9001 settore EA 37
e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
f) gli European Digital Innovation Hub e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027
g) gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)
Relativamente ai percorsi di formazione, gli stessi dovranno prevedere lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell’Allegato 2 al Decreto Interministeriale del 24/07/2024 al quale si rimanda.

Presentazione

La procedura di accesso, disponibile sul portale GSE, prevede 3 fasi:
• Comunicazione preventiva
• Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
• Comunicazione di completamento
La comunicazione preventiva dovrà essere corredata da una certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati.
Solo a conclusione degli investimenti, le imprese saranno tenute a produrre anche una certificazione ex post che sostenga quanto dichiarato in fase di accesso.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
• gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
• le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
• gli Ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi

Cosa facciamo per la tua impresa

  1. Disponiamo di un Team di Tecnici e Consulenti che possono accompagnarti in tutte le fasi di elaborazione e realizzazione del progetto, incluse le verifiche DNSH
  2. Ti assistiamo nell’accesso all’incentivo
  3. Verifichiamo e monitoriamo il progetto durante la sua realizzazione e fino alla sua conclusione